dallo Statuto del Consultorio "(...) L'Organizzazione ha per oggetto l'assistenza della famiglia e dei suoi componenti, prima e dopo la sua formazione. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà le seguenti attività di interesse generale
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni associato-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
L’Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale:
svolgere le seguenti attività: consulenza medica, psicologica, pedagogica, legale della persona e della famiglia;
organizzazione di corsi in preparazione al matrimonio, corsi di educazione alla vita affettiva e sessuale per studenti, corsi per coniugi, aiuto educativo nelle problematiche adolescenziali.
L’Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite.
L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.
L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo. (...)"